Art. 14.
(Reclutamento nel ruolo dei sergenti in servizio permanente).

      1. Il personale del ruolo dei sergenti in servizio permanente del Corpo militare è tratto, in rapporto alla consistenza organica prevista dalla tabella B annessa alla presente legge, tenendo conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dai volontari di truppa in servizio permanente mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

          a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti disponibili dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente;

 

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          b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi e dai caporal maggiori scelti in servizio permanente.

      2. Il presidente generale della CRI definisce al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze organiche presumibili, le effettive percentuali di personale da coprire con relativi bandi di concorso.
      3. I posti di cui alla lettera a) del comma 1, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 e viceversa.
      4. I vincitori del concorso, al superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui al comma 1, sono nominati sergenti con provvedimento del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, e sono iscritti in ruolo con il grado di sergente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della graduatoria di merito.